L'ANALISI
18 Agosto 2025 - 18:21
CREMONA - Dopo la sentenza del Tar di Brescia che ha dato ragione alle cooperative cremonesi e torto a Comune e Progetto A arriva il conto da saldare: 23.940 euro da corrispondere alla Cosper Scs Impresa sociale a titolo di spese legali.
La vicenda è quella del bando Saap, il Servizio di Assistenza per l'Autonomia Personale che, dopo la decisione del Tribunale amministrativo e dopo le ulteriori verifiche imposte dai giudici, è stato aggiudicato dal Comune al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Cosper, Società Dolce, Gruppo Gamma, Meraki e Sentiero, che si occuperanno dell'assistenza a minori e giovani adulti con disabilità per i prossimi due anni, dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2027.
Il Comune ha messo mano al portafogli per primo, anticipando l'intera somma, ma «fermo restando che, stante la natura solidale dell'obbligazione, si provvederà a richiedere al coobbligato Progetto A, il rimborso del 50% di quanto liquidato alla parte vittoriosa». Per questo, il Comune ha già messo a bilancio l'entrata di 11.970 euro.
Il denaro per pagare le spese legali è stato stanziato il 19 luglio con una deliberazione del Consiglio comunale che ha riconosciuto il debito fuori bilancio «in virtù di sentenze di condanna esecutive». E il 21 luglio il legale incaricato della difesa delle cooperative cremonesi si è rivolto al Comune di Cremona per il pagamento delle spettanze verso Cosper.
La sentenza era stata emessa il 14 maggio e i giudici Angelo Gabbricci (presidente), Alessandro Fede (referendario, estensore) e Beatrice Rizzo (referendario) avevano deciso di capovolgere l'esito del bando delle polemiche, inizialmente aggiudicato dagli uffici alla cooperativa Progetto A di Bergamo, che si era classificata prima con uno scarto di 0,15 centesimi di punto. I magistrati avevano verificato i conti presentati ed erano arrivati alla conclusione che «l'offerta economica di Progetto A si rivela economicamente insostenibile». Per cui «non solo l'aggiudicazione deve essere annullata, ma Progetto A deve essere esclusa dalla gara».
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