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CREMONA. NELLE AULE DI GIUSTIZIA

Sentenza, pestò il vicino: «Uno sfondo omertoso»

Via Sardagna: la motivazione della condanna a 3 anni del 37enne straniero. «Lo lascia a terra rantolante e si prende ‘il piacere’ di riprenderlo con il telefono»

Francesca Morandi

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fmorandi@laprovinciacr.it

29 Luglio 2025 - 20:12

Sentenza, pestò il vicino: «Uno sfondo  omertoso»

CREMONA - «Dopo aver ridotto all’impotenza l’avversario, lo lascia esanime a terra e se ne torna a casa, senza allertare i soccorsi, ma addirittura prendendosi ‘il piacere’ di riprendere con il proprio telefono il Rharrad a terra rantolante». Una condotta che «è chiara dimostrazione della volontà aggressiva e punitiva» dell’imputato Lahrache. Una condotta che «niente può avere a che vedere con la necessità di essere costretto a difendersi o di avere, in tale ipotesi, ecceduto colpevolmente i limiti della difesa».

Lo scrive il presidente della sezione penale nelle 21 pagine di motivazione della sentenza di condanna a 3 anni di reclusione di Mehdi Lahrache, il marocchino di 37 anni accusato di lesioni gravissime: l’aggressione al suo vicino di casa, il connazionale Abdellah Rharrad, 47 anni. Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte dell’11 maggio 2024, nell’androne del palazzo di via Sardagna, 1/C, a Borgo Loreto. C’è chi ha visto, ma «inquietante — sottolinea il giudice — appare il contesto omertoso che fa da sfondo alla vicenda, dove è emerso il timore da parte dei testimoni di essere coinvolti in possibili ritorsioni rispetto a quanto dagli stessi riferito agli inquirenti», la Squadra mobile intervenuta quella notte con i colleghi della Volante.

Lahrache è stato condannato anche a risarcire il vicino e la moglie Gisella, parti civili con gli avvocati Alessandro Vezzoni e Santo Maugeri: una provvisionale di 25mila euro all’aggredito, di 10mila euro alla coniuge.

Da anni i due vicini non si sopportavano. Aggressioni e minacce reciproche. Una volta si erano addirittura accapigliati davanti alla polizia.

Il Tribunale non ha creduto alla verità di Lahrache, al suo tentativo di passare, quella notte, per «vittima delle violenze» di Rharrad. I due avevano attaccato briga fuori dal bar e non si è capito il motivo. Rharrad era ubriaco, come ha confermato un testimone. Ha inseguito Lahrache. Sotto casa, la colluttazione con il 47enne che ha incassato pugni in faccia per poi cadere e sbattere la nuca sulla rastrelliera delle biciclette. Una botta violentissima. Il coma, la sala operatoria, due interventi alla testa, la Terapia intensiva, il lungo percorso riabilitativo. L’uomo non è più quello di prima: sua moglie Gisella deve aiutarlo in tutto.

Il Tribunale non ha accolto la tesi della legittima difesa (causa giustificativa) invocata dall’avvocato Giorgio Lazar. «È evidente — è scritto nella motivazione della sentenza — che il dubbio sull’esistenza dell’esimente si risolve nell’assoluta mancanza di prova al riguardo proprio perché le allegazioni difensive sono risultate talmente vacue, inconsistenti e prive di spontaneità tali da non consentire di ritenere necessitata e priva di alternativa l’offesa portata all’avversario». E se non sussiste la legittima difesa, «tanto meno può parlarsi di eccesso colposo». Dolo, lesioni gravissime. La fedina penale di Lahrache racconta di reati «di indole violenta». E di condanne per «resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale». Recidivo, il 37enne. «Ne consegue che tale ulteriore manifestazione di aggressività, in uno con il più recente precedente per il reato di furto (sentenza del Tribunale di Cremona del 12 febbraio 2022) è indicativo di una personalità incapace di contenere le proprie pulsioni criminali, così da potersi ritenere che la condotta criminale, per la quale oggi è giudicato, sia espressiva di ulteriore e mai sopita pericolosità».

All’imputato non è stata riconosciuta l’attenuante della provocazione. «Per quanto sia incontestabile che i rapporti tra il Raharrad e il Lahrache fossero pessimi — osserva il giudice — è tutto da dimostrare che le azioni moleste ed aggressive fossero unilaterali; le dichiarazioni della moglie e la rissa avvenuta alla presenza delle forze dell’ordine dimostra il contrario e cioè che vi era una animosità reciproca». Il Tribunale ha disposto l’espulsione di Lahrache dal territorio dello Stato. Rimarca il giudice: «Sussiste infatti il concreto e pregnante pericolo di recidiva alla luce non solo del dato oggettivo relativo al pervicace coinvolgimento in una lite violenta dalle conseguenze potenzialmente estreme, ma altresì dalla personalità negativa» dell’imputato. Personalità che emerge «anche dai suoi numerosi precedenti penali relativi a reati contro il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti e contro la persona che, per quanto piuttosto risalenti, delineano un soggetto altamente insofferente rispetto alle regole del consorzio civile».

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