L'ANALISI
02 Aprile 2024 - 05:15
TORRE DE’ PICENARDI - «Siamo costretti a pagare le spese sostenute per una persona che con il nostro paese non ha più nulla a che fare, già dichiarata irreperibile, sulla base di una legge regionale assurda che rappresenta una mina vagante per i bilanci dei Comuni». A parlare è il sindaco Mario Bazzani, non nuovo nel mettere in evidenza situazioni che penalizzano gli enti locali o che rappresentano motivi di disparità. «Il problema – spiega Bazzani – nasce da una normativa che scarica sulle casse comunali oneri significativi per prestazioni sociali erogate al di fuori dei nostri confini comunali».
La vicenda riguarda una madre, attualmente irreperibile, per la quale il Comune è stato chiamato a coprire spese per vitto e alloggio. «Per pappe e pannolini del figlio, sostenute dai servizi sociali di Villafranca (Verona), di 2.362 euro mensili. Per ora ci hanno chiesto due mensilità, ma si avvicina la terza».
La normativa in questione è la legge regionale 3 del 12 marzo 2008, modificata dall’articolo 4 della legge regionale 19 del 24 dicembre 2013 e dalla legge regionale 23 del 2015. «Questa legge – illustra il sindaco – stabilisce che gli oneri relativi alle prestazioni sociali e le quote a valenza sociale per le prestazioni sociosanitarie sono a carico del Comune di residenza della persona assistita. Un principio che si complica notevolmente nel caso di soggetti irreperibili o non iscritti all’anagrafe di alcun Comune lombardo, facendo ricadere gli oneri sul Comune di ultima residenza anagrafica. Un problema più volte segnalato, ma, a quanto, pare non interessa a nessuno».
Il testo della legge recita: «Gli oneri relativi alle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale per le prestazioni sociosanitarie sono a carico del Comune in cui la persona risiede o, nel caso di soggetti non iscritti all’anagrafe di un comune della Lombardia, a carico del Comune in cui la persona assistita dimora al momento dell’inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell’inizio della prestazione cancellata per irreperibilità dall’anagrafe della popolazione residente di un Comune della Lombardia e non risulti iscritta nell’anagrafe di altro Comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del Comune di ultima residenza anagrafica». Il caso sollevato da Bazzani non è isolato. E così ecco l’appello per la revisione della legge, per trovare un equilibrio che non penalizzi i Comuni per situazioni fuori dal loro controllo.
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