L'ANALISI
16 Luglio 2022 - 11:18
Inquinamento Tamoil: un sopralluogo dei vigili del fuoco all’interno della canottieri Bissolati
CREMONA - «Il ricorso è inammissibile». Così ha deciso la Corte d’Appello di Brescia (seconda sezione civile) sul ricorso di una socia della canottieri Bissolati verso la sentenza con cui il Tribunale di Cremona aveva rigettato la richiesta di condannare Tamoil a risarcirla con 30 mila euro. La socia, iscritta alla Bissolati sin da bambina, aveva lamentato due danni. Quello esistenziale, cioé di non aver più frequentato «con sconvolgimento della mia vita di relazioni» la canottieri dal 2007, quando esplose il «caso inquinamento da idrocarburi»: la contaminazione della falda acquifera e superficiale media, le stesse da cui la Bissolati attingeva per alimentare piscine e fontanelle, per irrigare i prati. Acqua utilizzata anche al bar e al ristorante. Ma «il danno esistenziale non esiste, perché non è costituzionalmente garantito». A Tamoil, la socia della Bissolati aveva anche chiesto il risarcimento per «l’ingiusto turbamento dello stato d’animo». Ma «l’ansia e la paura di ammalarmi vanno provate con certificazioni mediche, non prodotte in causa».
La Corte d’Appello ha aderito alla tesi del giudice, Daniele Moro, che sul danno esistenziale lamentato, ovvero «il radicale cambiamento della vita» e «la significativa modificazione peggiorativa delle relazioni di vita dell’interessata», aveva osservato che la socia non ha provato per quanto tempo sia stata lontana dalla Bissolati, asserendo solo di «aver interrotto la frequentazione della canottieri», sebbene poi ci sia tornata come ha dimostrato la difesa Tamoil. Ma al di là del dato temporale, per il giudice, «l’impossibilità temporanea di recarsi presso una determinata associazione sportiva, dotata anche di aree verdi, bar e ristoranti, non possa dar luogo ad alcun pregiudizio risarcibile». E che «non sussiste alcuna lesione di un interesse giuridicamente rilevante, poiché le relazioni intercorrenti tra due o più individui e il compimento di alcune attività idonee alla realizzazione della personalità umana, come ad esempio praticare dello sport, non sono compromesse dall’impraticabilità di un determinato luogo». Per il giudice, «i rapporti sociali basati sull’inclinazione sentimentale verso una persona, ovvero sulla condivisione di una passione comune, possono essere coltivati in ogni dove e nel Comune di Cremona vi sono plurime strutture equipollenti a quella della Canottieri Bissolati». Diversamente, «significherebbe ammettere che qualsiasi abituale avventore di un bar o di una palestra potrebbe pretendere il risarcimento del danno esistenziale nell’ipotesi in cui il locale frequentato dovesse chiudere temporaneamente a causa di una condotta imputabile a un terzo». L’avvocato Simona Balzarini sta valutando il ricorso in Cassazione.
Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 - 23/02/2012
Server Provider: OVH s.r.l. Capo redattore responsabile: Paolo Gualandris