SOS ACQUA
17 Giugno 2022 - 20:20
CASALBUTTANO - La premessa: «Noi siamo fermi assertori del rispetto del Codice della Strada. Si figuri che io ho vinto tre campionati italiani di automobile e uno dei miei figli, Manuele, è un ex pilota di Formula 3». Ma? «Ma in primis, a rispettare il CdS devono essere le pubbliche amministrazioni e non utilizzare determinati strumenti solo ed esclusivamente per far cassa. Se lo strumento dev’essere omologato, dev’essere omologato dal Ministero dello Sviluppo Economico. L’autovelox di Casalbuttano ed Uniti non è omologato».
Mario Gatto è presidente di Globoconsumatori Alessandria; davanti al giudice di pace di Cremona, Daniela Badini, ha vinto il ricorso presentato per conto di un cliente multato dalla Polizia locale per eccesso di velocità. È il caso di Edoardo Magnone, classe 1939, residente in provincia di Biella. Il 21 luglio di un anno fa, Magnone era diretto verso Cremona. Sulla provinciale, nel Comune di Pozzaglio — dove il limite è di 90 chilometri all’ora — l’autovelox lo beccò a 145 all’ora. Multa, sei punti della patente decurtati. Ricorso. Nel verbale di contestazione, annota il giudice, si riporta che «il Velocar utilizzato per l’accertamento sarebbe stato omologato con decreto del ministero dei Trasporti prot. n. 56214 dell’8 luglio 2008 con estensione sino al 2021». In causa, il Comune aveva sostenuto «la sostanziale equivalenza, quanto agli effetti, delle procedure di omologazione e approvazione con conseguente regolarità dell’accertamento». Ma omologazione e approvazione mediante determine dirigenziali «non si equivalgono», secondo il giudice di pace e Gatto.
«L’eterno problema - spiega il presidente di Globoconsumatori Alessandria — è che il ministero dei Trasporti non ha titolo per decretare. L’articolo 232 del CdS dice che per l’ordinamento giuridico italiano può essere solo il Ministro di competenza che può emettere un decreto. Nel caso di Casalbuttano, è stato emesso da chi non è legittimato ad emetterlo: il ministro dei Trasporti».
Nella motivazione, il giudice di pace cita la sentenza n.113/2015 con cui la Corte Costituzionale «ha sancito per gli autovelox la natura di strumenti di misura. «L’autovelox - spiega Gatto - misura spazio e tempo, cioè quanto tempo lei impiega a percorrere un certo spazio: che sia 50 centimetri, 500 metri o 5 chilometri è non cambia nulla. Tant’è che nel caso del cronotachigrafo montato sui camion e che segna le ore di guida, la velocità è omologata dal ministero dello Sviluppo economico, l’unico che può omologare gli strumenti di misurazione come le bilance, i cronotachigrafi, gli autovelox. L’omologazione non compete al ministro dei Trasporti».
Nel ritenere fondato il ricorso, il giudice di pace rammenta come, secondo la legge, le apparecchiature per il controllo della velocità debbano essere sottoposte ad omologazione. Lo stabilisce l’articolo 142, comma 6 del Codice della Strada (Limiti di velocità): «Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media. L’apparecchio Velocar in questione — sostiene il giudice di pace — viola tale norma, essendo privo di omologazione, in quanto l’asserita omologazione promana da un ministero incompetente».
Il giudice osserva ancora: «Anche la Suprema Corte ha ribadito che spetta all’amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento, attraverso apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento». «L’autovelox dev’essere omologato — incalza Gatto —. L’esempio che io faccio a tutti è il seguente: ‘Lei andrebbe a comprare il pane, sapendo, a priori, che la bilancia non è omologata, non è tarata: pesa 1 chilogrammo di pane e invece gliene dà 80 grammi? Non funziona così. Tu prima omologhi, dopo di che è giustissimo che si venga sanzionati se si violano i limiti di velocità».
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