L'ANALISI
12 Dicembre 2025 - 18:51
CREMONA - Oggi, venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 16,30, presso la sala Consulta del Comune di Cremona è stata costituita, davanti al notaio Laura Genio, la Fondazione di partecipazione denominata: “Fondazione CER città di Cremona ETS” per la gestione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) che si sviluppa sull’intero territorio cittadino.
I soci fondatori della CER sono 17 Enti, precisamente:
Comune di Cremona
Azienda speciale comunale per i servizi alla persona “Cremona Solidale”
Università Cattolica del Sacro Cuore
Politecnico di Milano
Parrocchia di Sant’Agata in Cremona
Parrocchia di San Imerio in Cremona
Parrocchia di Cristo Re in Cremona
Parrocchia del Cambonino in Cremona
Parrocchia San Michele in Cremona
Parrocchia San Abbondio in Cremona
Consorzio Sol.Co Cremona
CSV Lombardia Sud ETS
Cooperativa servizi per l’accoglienza Onlus (Caritas)
Fondazione La Pace Onlus Cremona
ANFFAS Cremona APS
ARCI Cremona APS
ACLI Service srl
I soci fondatori, all’atto costitutivo, hanno nominato i seguenti Consiglieri:
Francesco Monterosso, con il ruolo di presidente
Enrico Manfredini
Giuseppe Monaco
Francesco Casella
Antonella D’Ambrosio
Carlo Dal Conte
Andrea Cariani
I soci fondatori hanno nominato Andrea Gamba in qualità di sindaco con funzioni di revisore legale dei conti.
I consiglieri e il sindaco e revisore dei conti rimarranno in carica per il primo triennio.
La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un nuovo istituto giuridico introdotto dalla legislazione dell’Unione europea (Direttiva UE 2028/2001) e recepito nell’ordinamento del nostro Paese con il D.Lgs 199/2021 e successivi decreti e regolamenti.

Il decreto ministeriale n.414 del 7/12/2023 del MASE ha dato attuazione al decreto legislativo n. 199/2021, disciplinando le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), e definendo criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Mediante la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile è possibile produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e condividere l'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio, autoconsumando l'energia generata e accumulata, con notevoli risparmi in termini di costi per la fornitura dell’energia e per le altre voci di spesa di norma presenti in bolletta. L'adesione a una Comunità Energetica Rinnovabile consente di trarre benefici di diversa natura: (i) benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; (ii) benefici economici, dovuti sia all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia rinnovabile che dall’incentivo erogato dal GSE sull’energia condivisa all’interno di una configurazione di autoconsumo diffuso; (iii) benefici di carattere sociale consentendo di attuare prassi di coesione sociale, favorendo la lotta alla povertà energetica delle fasce sociali più deboli e fragili.

Il Consiglio Pastorale Unitario della diocesi di Cremona, riunitosi a Caravaggio il 10 maggio 2022, ha approvato la proposta formulata dalla Commissione per la pastorale sociale e del lavoro di avviare, sull’intero territorio diocesano, il processo finalizzato alla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
Il progetto promosso dalla diocesi prevede la costituzione della CER in ogni territorio comunale o sovra comunale (purché sottesi alla medesima cabina primaria) al fine di contribuire al raggiungimento dei target europei in termini di lotta ai cambiamenti climatici e di contribuire a ridurre la povertà energetica di soggetti (singoli e/o famiglie) in condizione di povertà e vulnerabilità e al contempo aumentare la coesione sociale nelle comunità locali.
Il progetto prevede che i soggetti promotori e soci fondatori della CER siano esclusivamente gli Enti che rappresentano non interessi privati ma interessi collettivi e generali di una comunità o di un territorio quali le parrocchie, i Comuni e gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS o all’Anagrafe delle Onlus, le Università storicamente presenti sul territorio comunale, per poi aprirsi alla libera e volontaria adesione di tutti i soggetti, pubblici e privati, previsti dal D.Lgs. 199/2021.
Il progetto si propone di connotare la costituenda Comunità Energetica Rinnovabile principalmente per i benefici di carattere sociale e ambientale che la stessa Comunità dovrà assicurare a favore dei membri della stessa o dei territori in cui opera, con particolare riguardo all’abbattimento della povertà energetica delle fasce sociali più deboli e fragili e alla riqualificazione urbana in termini di sostenibilità ambientale. Tale connotazione dovrà trovare riscontro nel Regolamento della CER in grado di destinare parte degli incentivi riconosciuti dal GSE sull’energia condivisa a favore di progetti/iniziative con finalità sociali o ambientali promossi dal Comune o da altri Enti non profit.
Il progetto prevede di costituire la CER nella forma giuridica della “Fondazione di partecipazione”, forma giuridica che ben si presta alle specifiche esigenze della Comunità Energetica Rinnovabile che vede la presenza del Pubblico e del privato non profit, essendo caratterizzata:
pluralità di fondatori e possibilità che se ne uniscano di nuovi, sia come soci fondatori (previa modifica statutaria), che come soci ordinari;
principio di partecipazione attiva alla gestione della CER di tutti i soci;
formazione progressiva del patrimonio;
destinazione del patrimonio al perseguimento di finalità non lucrative;
connotazione della CER come Ente non commerciale con spiccate finalità solidali;
possibilità di assicurare alla CER una governance stabile e duratura nel tempo.
Il progetto prevede che la CER venga iscritta al RUNTS del Terzo Settore quale segno distintivo della finalità sociale e solidale della CER. A tal riguardo si precisa che il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha altresì riconosciuto che uno degli interessi generali che può essere perseguito dagli enti del terzo settore – tra i quali possono rientrare senza dubbio anche le Fondazioni di partecipazione, nel rispetto dei requisiti richiesti dal CTS – può essere proprio la “produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo”, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (art. 5 co. 1 lett. e) Codice del Terzo Settore).
La Fondazione di partecipazione è un soggetto giuridico autonomo caratterizzato per legge dall’autonomia patrimoniale perfetta in quanto risponde esclusivamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e dei danni a questi causati. In tal caso l’impegno finanziario dell’Ente fondatore si limita al solo patrimonio conferito in sede di costituzione della CER.
In ordine al trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE (incentivi) ai membri delle CER costituite in forma di Enti non commerciali (come il caso qui in esame) si è espressa la Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 37 del 22.07.2024 che precisa che detti incentivi possono essere liberamente ripartiti a favore dei membri di una CER senza costituire utili e, di conseguenza, senza aggirare il principio di divieto di distribuzione degli utili sancito dall’art. 8 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
La CER costituita in data odierna è la settima CER del progetto diocesano. Le prime sei CER, costituite a fine del 2024 e già operative, sono:
Le prime sei CER, fondate complessivamente da 27 Comuni, 27 Parrocchie e 18 Enti del terzo settore, gestiscono attualmente il territorio sotteso a 17 cabine primarie.
Il progetto della diocesi di Cremona si completa ora con la costituzione della CER sulla città di Cremona, coprendo in tal modo l’intero territorio diocesano.
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