L'ANALISI
28 Luglio 2025 - 05:20
CREMONA - Gli adesivi sulle colonnine di benzina e i Totem. Ma anche le insegne di bar, negozi di ricambio per auto e officina nei piazzali di rifornimento. Metro in mano, calcoli e addizioni da (ri)fare. Sulle insegne pubblicitarie nei distributori Tamoil è in corso una battaglia legale sulle tasse. Per conto del Comune di Cremona e contro Tamoil Italia Spa, l’ha iniziata Ica (Imposte Comunali Affini), srl concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione delle imposte comunali sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Il caso è arrivato in Cassazione.
La sezione 5 (tributaria) ha accolto il ricorso di Ica contro la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Lombardia. Con ordinanza del 23 luglio scorso, la Cassazione ha cassato la sentenza. La causa torna indietro, alla Corte di giustizia Tributaria regionale, in diversa composizione. Il numero da tenere in mente è 5 metri quadrati. Se le insegne pubblicitarie occupano una superficie complessiva inferiore, sono esenti dalla tassa sulla pubblicità. Se la superficie è superiore, la tassa si paga. Cinque metri quadrati è il perimetro del campo di battaglia legale.
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Casus belli è l’avviso di accertamento notificato da Ica a Tamoil, «titolare, nel comune di Cremona, di nove impianti di distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi». Con l’avviso di accertamento, si legge nelle 18 pagine di ordinanza, «Ica aveva determinato l’imposta sulla pubblicità e sulle affissioni dovuta per ciascun impianto, scomputando dal totale accertato 18.284 euro, somma ritenuta versata da Tamoil in relazione all’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2015, relativa ai mezzi pubblicitari esposti nei menzionati impianti di distribuzione».
L’avviso di accertamento è stato annullato dai giudici tributari di Cremona (primo grado) con sentenza del 2019. Ica l’ha impugnata, ma le è andata male anche in appello. Ha impugnato la sentenza emessa nel 2022 e portato Tamoil davanti alla Cassazione, che ha ritenuto fondati tre dei quattro motivi del ricorso.
Il primo motivo. I giudici dell’appello «non avevano considerato che dall’avviso di accertamento risultava che le insegne occupavano una superficie ampiamente superiore di 5 metri quadrati». E questo perché, ha sostenuto Ica, andavano prese le misure anche delle insegne del bar, del negozio di ricambi per auto e officina «riconducibili a Tamoil che in giudizio non aveva fornito la prova contraria», ossia che quelle insegne fossero «riconducibili ad attività commerciali diverse da quella da essa stessa svolta presso ciascun singolo distributore».
Per i giudici tributari lombardi (e prima di loro, le toghe di Cremona), le insegne di bar, negozio di ricambi per auto e officina «riguardavano, invece, attività commerciali diverse e le rispettive superfici risultano anch'esse inferiori a 5 metri quadrati».
Non è d'accordo la Cassazione, secondo cui, «nella motivazione» dei giudici dell'appello «è ravvisabile la paventata violazione di legge, in quanto andava verificato, in concreto ed in modo specifico ed analitico, se il bar, il negozio di ricambi per auto e l'officina - a cui la Commissione Tributaria Regionale aveva attribuito i caratteri di attività commerciali diverse - essendo ubicati presso le varie stazioni per il rifornimento del carburante, non fossero in realtà riconducibili alla società contribuente e nelle disponibilità delle stessa, trattandosi di insegne comunque relative a servizi offerti presso le medesime stazioni di distribuzione di carburante a marchio Tamoil e, pertanto, ‘in gestione alla società contribuente’, con la conseguenza che le superfici di cui alle insegne esposte dovevano concorrere nella sommatoria delle superfici».
Sul punto, «annullamento della sentenza per una nuova verifica alla luce delle predette considerazioni». C'è poi il caso degli adesivi (secondo motivo). I cartelli in prossimità dei distributori con scritto ‘Diesel’, ‘Gas’ e ‘Self’ non sono insegne pubblicitarie, ma «avvisi meramente informativi» per i clienti che entrano nell'area di rifornimento. Altra cosa sono «gli adesivi con il marchio del prodotto Tamoil apposti sulle singole colonnine». Pubblicità, per la Cassazione: gli adesivi vanno misurati e conteggiati per il calcolo dell'imposta.
Lo stesso vale per i Totem (terzo motivo accolto). Ica ha sostenuto che i giudici dell'appello «non hanno considerato che il monolito costituisca impianto pubblicitario e come nella minima figura piana (rettangolare) di cui esso è composto, sono circoscritti plurimi messaggi pubblicitari, che devono essere necessariamente conteggiati, quanto alla superficie dell'imponibile sotto il profilo tributario, nell'ambito della minima figura piana geometrica costituita da detto rettangolo».
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