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Tamoil: Comune ko al Tar, ricorso Bissolati accolto

La Conferenza dei servizi aveva rigettato le richieste della società: dovrà essere rifatta

Massimo Schettino

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mschettino@laprovinciacr.it

10 Aprile 2025 - 11:37

Tamoil: Comune ko al Tar, ricorso Bissolati accolto

Gian Pietro Gennari con il geologo Gianni Porto alla Bissolati e il surnatante estratto dal piezometro

CREMONA - «La barriera idraulica è inadeguata: gli idrocarburi ‘freschi’, dunque non residui, continuano a contaminare il terreno della Bissolati». Lo avevano affermato gli avvocati della Bissolati Gian Pietro Gennari e Claudio Tampelli, supportati dalle analisi del geologo Gianni Porto e del chimico Fabio De Nicoli. insieme al presidente Maurilio Segalini alla Conferenza dei servizi del 2023. Che invece aveva bocciato le richieste della società canottieri. Ora invece il Tar di Brescia ha dato ragione alla Bissolati: «È mancato un congruo vaglio circa la datazione del surnatante» che è «pacificamente presente nell’area Bissolati». È mancata anche la «speciazione del prodotto, evidentemente prodromico ad una corretta Analisi del Rischio».

Il Tar poi mette in dubbio che l’inquinante sia ‘vecchio’, già presente in profondità nel terreno: «La natura risalente del surnatante rinvenuto, infatti, pare smentita dagli esiti degli accertamenti svolti da Arpa nel settembre 2024 a supporto dei consulenti tecnici incaricati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona in seno al procedimento a carico di ignoti». Si tratta dell’indagine contro ignoti nata dagli esposti presentati dal radicale Gino Ruggeri e da Legambiente Lombardia per cui è attesa una decisione a giugno dopo una prima richiesta di archiviazione da parte del pm Davide Rocco.

I due avvocati Gian Pietro Gennari e Claudio Tampelli: insieme a Maria Ughetta Bini hanno vinto il ricorso contro il Comune

A soccombere sono stati, con la sentenza del 26 febbraio e pubblicata martedì, Tamoil e soprattutto il Comune. La Conferenza dei servizi si era infatti chiusa respingendo le richieste della Bissolati che con gli avvocati Gennari, Tempelli e Maria Ughetta Bini dunque aveva deciso di portare il municipio davanti al Tar chiedendo l’annullamento perché illegittimo del «decreto dirigenziale di conclusione positiva della Conferenza». Ora l’amministrazione comunale «dovrà procedere con la dovuta urgenza alla riconvocazione della Conferenza di servizi e in tale sede effettuare una completa valutazione degli elementi offerti da Bissolati».


Ne dà notizia la stessa società guidata da Segalini in una nota in cui si legge che i giudici del Tar, nella sentenza, hanno ricordato come nel 2023 la Bissolati avesse sottolineato la necessità di una nuova Analisi del Rischio, «anche in considerazione della distribuzione verticale del prodotto petrolifero a partire dalla quota di falda e nella frangia capillare sabbioso/limosa per uno spessore considerevole e con percentuali da elevate a molto elevate», nonché la necessità di ampliare l’area di indagine anche alle aree esterne alla propria, ossia «a ridosso della barriera idraulica per definire correttamente l’estensione e l’origine del surnatante che transita tra le due proprietà, con particolare riferimento all’area di indagine e l’area Est della Canottieri», in quanto gli idrocarburi rinvenuti nell’area della ricorrente non sarebbero ‘residuali’, bensì alimentati dal prodotto ancora presente nell’area Tamoil, a monte».

«La pronuncia — si legge ancora nella nota — prosegue affermando che non è stato dato adeguato riscontro ai quesiti posti dall’amministrazione provinciale e dall’Arpa, né alle osservazioni della Bissolati senza una congrua considerazione ‘agli esiti delle perizie e consulenze disposte in sede penale, né agli esiti dell’Atp (accertamento tecnico preventivo) civilistico’. Dal che — osserva la Bissolati — il Tar deduce: ‘Tale carenza motivazionale disvela un difetto istruttorio, atteso che l’amministrazione non ha dato corso ad analisi nel senso propugnato da Bissolati, tra le altre cose in ordine alla qualità del surnatante rinvenuto nelle aree esterne e, comunque, sulla tenuta della barriera idraulica: è vero che la stessa è posta all’interno dell’area Tamoil, ma nondimeno la sua efficacia impatta direttamente sulle aree esterne, come quella della ricorrente, cosicché sarebbe stato doveroso un compiuto approfondimento in merito. Accogliendo il ricorso, il Tar condanna il Comune e Tamoil a rimborsare alla ricorrente le spese, liquidate in euro 6mila».

L’edificio che a Brescia ospita il Tribunale amministrativo regionale 

Commenta la società canottieri: «Anche da questa pronuncia si ricava la fondatezza delle richieste e delle osservazioni fatte dalla Bissolati in tutti questi anni. Quello che, da tempo, chiediamo è un ‘cambio di passo’ nella gestione del progetto amministrativo da parte del Comune, responsabile del procedimento. Non può continuare ad ignorare né le richieste d’indagine avanzate da amministrazione provinciale, Arpa e Bissolati, né quanto accertato in sede penale e civile, assentendo alle sole richieste provenienti dalla Tamoil, responsabile del disastro ambientale».

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