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GRUMELLO. IL VOTO

Il Tar: pasticci e schede ‘fantasma’

Respinto il ricorso di Gorini. La motivazione della sentenza

Francesca Morandi

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18 Dicembre 2024 - 19:46

Il Tar: pasticci e schede ‘fantasma’

Visigalli e Gorini

GRUMELLO - «Al candidato sindaco Albino Carlo Gorini della Lista n.1 (‘Amo Grumello e il suo territorio’) non possono essere riconosciuti voti ulteriori rispetto a quelli attribuiti al momento dello scrutinio (439), il che mantiene invariato il distacco rispetto alla contro-interessata Maria Maddalena Visigalli della Lista n. 2 (Solidarietà Assistenza Servizi), che ha ottenuto 440 voti. Il risultato delle elezioni rimane quindi immutato».

Perché a Gorini ‘non possano essere riconosciuti voti ulteriori’, il Tar di Brescia lo spiega nelle 15 pagine di motivazione della sentenza di rigetto del ricorso presentato contro la sfidante Visigalli, alle elezioni dell’8-9 giugno riconfermata sindaco per un voto. E in giudizio assistita dall’avvocato Roberto Maria Dall’Olmo, il Comune dall’avvocato Marzia Soldani.

Storia di ‘pasticci’ sulle schede. Ma non solo. Assistito dagli avvocati Erminio Mola e Anila Halili, la sua battaglia legale Gorini l’aveva inizialmente basata sulle ‘deduzioni’ raccolte dalla rappresentante della sua lista alla sezione 1. È il caso della scheda «asseritamente dichiarata nulla» perché l’elettore aveva espresso il voto per Gorini e aggiunto la preferenza per la candidata consigliere Maria Vittoria Berselli, identificandola, anziché con il suo cognome, come Melegari (il cognome della madre)... Scheda ‘fantasma’.

«Sulla scorta della verificazione effettuata dalla Prefettura – annota il Tar –, la deduzione non ha però trovato conferma. La scheda non si rinviene dallo scrutinio delle schede nulle della sezione 1 e di nessun’altra sezione. Lo stesso vale per l’altra scheda «asseritamente dichiarata nulla». L’elettore aveva aggiunto la preferenza per il candidato consigliere Ferrari Gabriele, indicandolo come il figlio della Ariberti (cognome della madre del candidato).

Caso diverso quello di un’altra scheda dichiarata nulla. L’elettore aveva indicato due preferenze per i candidati associati alla lista Gorini. Uno è Gabri Ferrari, l’altro è Luca Volongo. Solo che Ferrari lo ha scritto nel riquadro della lista 1 di appartenenza, Volongo, invece, nel riquadro della lista concorrente a sostegno della Visigalli.

«Il collegio – osservano i giudici – ritiene che questa scheda non sia attribuibile, anche se le due preferenze sono state espresse a favore di candidati appartenenti alla lista 1». Il Tar ricorda che per i comuni sotto i 15mila abitanti (Grumello ne ha 1.772), il sistema elettorale non consente il voto disgiunto.

La regola: il voto al candidato consigliere si trasferisce alla lista di appartenenza e il voto alla lista si trasferisce al candidato sindaco. «L’espressione di due voti di preferenza nei riquadri di due liste diverse non consente di ritenere intrinsecamente inequivoco il voto espresso -­ osservano i giudici -. La volontà dell’elettore appare dubbia, in quanto avendo unicamente scritto i due nominativi ognuno in un diverso riquadro, la stessa volontà può essere intesa come scelta della lista di appartenenza di entrambi i candidati, oppure come preferenza per entrambe le liste o anche come preferenza per entrambi i candidati indipendentemente dalla lista di appartenenza, essendo ben possibile che l’elettore ignorasse l’effettiva appartenenza degli stessi e dunque non fosse interessato alla scelta del sindaco. Solo nel primo caso, il voto potrebbe essere riferito al candidato sindaco, ma questa ipotesi rimane sullo stesso piano delle altre, e dunque l’attribuzione del voto sarebbe arbitraria».

Sezione 2. Qui era stata dichiarata nulla la scheda su cui l’elettore aveva messo la croce sul simbolo della lista Amo Grumello di Gorini, attribuendo poi la preferenza a Carlo M. Gorini, candidato consigliere della stessa lista e quasi omonimo del candidato sindaco, ma nel riquadro della lista 2 a sostegno di Visigalli.

Per il Tar «la scheda non può considerarsi valida, giacché reca una contraddittoria espressione di voto che non appare ragionevolmente giustificabile e da cui non può desumersi in modo inequivocabile la volontà dell’elettore».

Inserire il nome del candidato appartenente alla lista votata nel riquadro della lista avversaria «interrompe la direzione del voto dal candidato consigliere di lista e poi a candidato sindaco e non è spiegabile come frutto di un errore di cui si possa individuare la causa. La stessa quasi omonimia tra il candidato sindaco e il candidato consigliere avrebbe dovuto indirizzare l’elettore verso il riquadro della lista votata. Le modalità del voto si possono quindi interpretare come un segno di riconoscimento».

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