L'ANALISI
03 Aprile 2024 - 18:24
CREMONA - Il tribunale di Cremona ha accolto il ricorso riguardante una docente, con diversi anni di precariato alle spalle, nell’ambito di una sentenza che affronta, per la prima volta con esito favorevole, la questione relativa al personale con diversi contratti di lavoro part time. Il giudice del lavoro ha evidenziato che «la durata della prestazione, a tempo pieno o parziale, non incide sulla ricostruzione di carriera ai fini prettamente giuridici, riverberando i propri effetti, naturalmente, sulle sole differenze retributive eventualmente maturate per effetto del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio». La notizia è stata data nelle scorse ore dalla segretaria generale di Flc Cgil Cremona, Alba Filomena Caridi.
La docente e altri professori che hanno presentato e vinto un altro ricorso per in materia di riconoscimento del bonus docenti (del valore di 500 euro ciascuno, per un importo complessivo di 8mila euro) sono stati assistiti dal legale messo a disposizione dalla stessa Flc Cgil, l’avvocato Francesco Americo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al riconoscimento integrale del servizio prestato ed al versamento delle differenze retributive e dei contributi previdenziali.
«Una diversa conclusione - sostiene il giudice - non appare giustificata sul piano normativo, dal momento che, per i lavoratori part time di ruolo, la legge prevede che gli anni di servizio a orario ridotto vengano considerati per intero ai fini pensionistici (e, dunque, di anzianità), ferma restando l’incidenza della minore retribuzione sulla misura della relativa contribuzione. Né, com’è evidente, tale conclusione si pone in contrasto con l’adozione del criterio dell’effettività, posto che, come da domanda, ai fini dell’anzianità risultano computati i soli giorni di effettiva prestazione del servizio, secondo gli stessi criteri invalsi per i docenti di ruolo ab origine che lavorino part time. Tale principio ha, comunque, già trovato conferme nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha evidenziato che ‘applicando le norme del sistema scolastico, va rilevato che trova applicazione la L. n. 554 del 1988, art. 8, secondo il quale, ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero».
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