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LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA

Extra profitti: sì al ricorso, atti annullati

I giudici amministrativi accolgono la richiesta di alcuni ricorrenti: si attendono le motivazioni

Giacomo Guglielmone

Email:

gguglielmone@laprovinciacr.it

29 Dicembre 2022 - 09:15

La 'frode' del fotovoltaico. Sequestrati impianti e conti

Un impianto fotovoltaico (foto d'archivio)

CREMONA - Novità significative nella vicenda che riguarda i produttori di energia fotovoltaica sul fronte della ridistribuzione degli extra profitti derivanti dall’impennata delle quotazioni energetiche.
La prima sezione del Tar della Lombardia ha accolto, con la sentenza numero 2677/2022, i primi ricorsi contro la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) - la numero 266/2022 - che ha definito l’applicazione della norma ‘extra-profitti’ che, appunto, limita i ricavi ottenuti dalla vendita di energia da impianti fotovoltaici di potenza oltre i 20 KW incentivati con i conti energia (fino al IV conto). Effetto dell’accoglimento è l’annullamento degli atti impugnati.

Andrea Guarneri


«L’accoglimento del ricorso — spiega Andrea Guarneri, membro e consigliere della sezione Agroenergie della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, che segue questo dossier fin dalle prime battute — è un importante segnale rivolto alle tante imprese agricole italiane che hanno investito negli impianti fotovoltaici diversificando la propria attività». In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, Confagricoltura, tra le prime organizzazioni ad aver presentato ricorso (con circa 250 ricorrenti), ha espresso particolare soddisfazione per la decisione presa dal giudice amministrativo.


La Confederazione aveva giudicato sin dal primo momento ingiusto il meccanismo secondo il quale i titolari degli impianti sarebbero tenuti a versare al GSE la differenza tra il prezzo di vendita dell’energia e il prezzo amministrato fissato per legge. Nei giorni scorsi, il GSE ha comunicato agli operatori con convenzioni di ritiro dedicato, interessati dalla misura ‘Extraprofitti’ che, a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Lombardia, emessa lo scorso primo dicembre, nelle more della pubblicazione delle motivazioni, sono sospesi gli effetti della deliberazione e pertanto è stato ricalcolato il corrispettivo della produzione realizzata nel mese di ottobre.

 


Il ricalcolo è stato effettuato riconoscendo dunque il prezzo di vendita dell’energia immessa in rete, così come previsto dal contratto con il GSE. «Si tratta di un primo passo importante — spiega ancora Guarneri — e occorrerà ora attendere la pubblicazione delle motivazioni della sentenza del Tar per capire come potrà essere gestito anche il periodo pregresso di produzione (febbraio – settembre 2022). Ovviamente ci aspettiamo che tutti gli effetti prodotti dalla delibera siano annullati, inclusi quelli prima del 1 dicembre 2022». Il caso è stato innescato dall’articolo 15-bis del Decreto Legge 4/2022 che ha introdotto per i produttori di energia fotovoltaica un sistema di compensazione del prezzo finalizzato a ridistribuire gli extra profitti derivanti dalla attuale impennata delle quotazioni energetiche.


La legge dispone che i corrispettivi per Megawattora derivanti dalla cessione di energia elettrica non possano risultare superiori ai valori indicati nella tabella allegata al decreto stesso, suddivisa per zone geografiche. La norma indica, quale soggetto titolato a determinare la misura e operare la trattenuta, il Gestore dei servizi energetici (Gse), mentre è compito dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) dettare le modalità operative per i produttori di energia e per il Gse stesso.

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