L'ANALISI
07 Dicembre 2022 - 05:00
CREMONA - Insegneranno fino al termine dell’anno scolastico, ma poi dovranno lasciare il posto: è questo che sta accadendo alle maestre che, in possesso di diploma magistrale e sprovviste di titolo di laurea, si vedono depennate dalle graduatorie, dopo che il Tar ha bocciato i ricorsi, avviati molto spesso nel 2014/2015.
«Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra l’amministrazione e la docente sopra indicata è risolto con effetto immediato»: è quanto si legge nelle comunicazioni affisse all’albo dell’Ufficio scolastico territoriale di Cremona e l’avviso ha interessato molte maestre di ruolo nelle scuole cremonesi e supplenti, le une e le altre depennate dalle GPS, le graduatorie provinciali. Una doccia fredda che è l’epilogo di una storia di ricorsi e di inserimenti in graduatorie con riserva che parte da lontano e che ha come protagonisti docenti con diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002. Docenti che magari insegnano da anni.
Tutto nasce dalla legge che vuole che dal 2002 per insegnare nella scuola primaria sia necessario il titolo di laurea e non più il solo diploma di magistrale. La questione, sottoposta all’esame dei giudici, ruota da sempre sul significato da attribuire al valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, ovvero in grado di dare o meno la possibilità di insegnare. I decreti di depennamento pubblicati sul sito dell’Ust di Cremona (come su quelli di tanti altri Uffici Scolastici) sono motivati con il richiamo a sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con una serie di pronunce intervenute tra il 2017 e il 2019, sembra avere spento definitivamente le speranze di tanti docenti, alimentate anche dalla marea di ricorsi, avviati tra il 2014 e il 2015, e che in queste settimane stanno trovando definizione in senso sfavorevole alle pretese delle maestre.
La traduzione pratica in numeri: sono attualmente 14 i decreti di depennamento dalle graduatorie di maestre che si sono viste rigettare il ricorso e che il tempo ha addirittura portato ad assumere il ruolo, ma sempre con riserva. Ciò che può sembrare strano è che aspiranti docenti che hanno già insegnato per qualche anno, e trovandosi in posizione utile, sono anche stati immessi un ruolo, si vedano preclusa la possibilità di esercitare per il futuro l’attività di insegnamento sulla base del titolo attualmente posseduto. «Il punto è che questi docenti hanno finora insegnato in forza di provvedimenti cautelari, ottenuti in pendenza della definizione della causa volta ad ottenere l’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento», fanno sapere dagli uffici.
In sostanza, ora il giudice amministrativo nega che il diploma magistrale abbia mai costituito titolo per l’accesso alle graduatorie e sostiene che l’inserimento nelle graduatorie (anche prima della Legge 296/2006, che ha chiuso definitivamente le graduatorie permanenti con il dichiarato proposito di portarle all’esaurimento) è stato sempre riservato a docenti che vantassero un titolo abilitante ulteriore rispetto al titolo di studio, ovvero l’accesso al concorso. In pratica significa che fino ad oggi le maestre col solo diploma hanno potuto insegnare, ma solo in attesa che il giudice si esprimesse — come sta accadendo — ribadendo che tale titolo da inizio anni Duemila non basta più ed è necessaria la laurea.
L’improvviso proliferare di ricorsi a partire dal 2014, viene spiegato dal giudice amministrativo con l’equivoco generato dall’accoglimento, nel 2013, di un ricorso straordinario proposto da alcuni diplomati magistrali e dal riconoscimento in motivazione – ai limitati e diversi fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto — dell’efficacia abilitante dello stesso diploma magistrale. Ciò significa che in questo riconoscimento molti hanno intravisto una prospettiva di tutela ed è iniziata la folta serie di ricorsi (spesso collettivi) dei diplomati magistrali. Ricorsi che però, e in questo risiede la singolarità, sono stati proposti contro i decreti ministeriali di «aggiornamento» della graduatoria.
E non c’era alternativa non essendoci un atto lesivo da impugnare, visto che nessuna domanda di inserimento nelle graduatorie era mai stata presentata per la ragione che i ricorrenti non hanno mai partecipato alle procedure bandite per l’inserimento nelle graduatorie, nella convinzione — dagli stessi ammessa — di non aver titolo all’inserimento in base al solo diploma magistrale. L’effetto di tutto questo è stato che ciò ha portato molti ad essere nelle graduatorie per anni malgrado non avessero i titoli. E ora, evidenzia il giudice amministrativo, «la pretesta dei diplomati magistrali di essere inseriti in GaE avrebbe semmai dovuto essere fatta valere tempestivamente, con presentazione di istanza di inserimento in GaE, e comunque mediante impugnazione, al più tardi, del D.M. del 16 marzo 2007», spiegano dall’Ust.
Ma in conclusione di tutta questa complessa e articolata vicenda ciò che sembra assodato è che il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e non ha mai costituito titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie permanenti, mentre risulta valido per accedere ai concorsi per titoli ed esami. Le maestre oggi depennate sono state inserite in GaE soltanto in forza di provvedimenti cautelari del giudice amministrativo, che il Ministero dell’Istruzione – lungi dal riconoscere la fondatezza della pretesa all’inserimento — non ha potuto fare altro che eseguire. Motivo: «L’inserimento con riserva ha avuto effetti pienamente anticipatori della tutela richiesta fino alla definizione nel merito della vicenda processuale, con piena anticipazione di tutte le utilità conseguite con l’azione giudiziaria, incluso l’affidamento di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato».
Naturalmente, tutti i contratti di lavoro stipulati dai ricorrenti inseriti in GaE in forza di provvedimento cautelare — e, dunque con riserva — sono stati subordinati alla condizione risolutiva dell’esito sfavorevole del giudizio di merito del giudice. I docenti sprovvisti del titolo di studio richiesto – che ormai è la laurea —, una volta esclusi dalle GPS (l’inserimento nelle quali era consentito anche ai soggetti immessi in ruolo da GaE con riserva) non potranno esservi ricollocati, così come non potranno trovare posto nelle graduatorie di istituto. Potranno fare affidamento soltanto sulle messa a disposizione presentate direttamente ai presidi, dalle quali si attinge per le supplenze una volta esauriti tutti gli altri canali di reclutamento.
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