L'ANALISI
27 Ottobre 2022 - 20:44
Il discount MD sorto in via Fiamme Gialle nell’ex cascina Colombera, vicino alla Rossetto, non è «un parco commerciale» né «una media- grande struttura di vendita». Non ha le caratteristiche dei centri commerciali. E, dunque, era legittima l’autorizzazione commerciale rilasciata dal Comune il 26 febbraio del 2019. Lo ha stabilito il Tar di Brescia, che ha respinto, perché infondato, il ricorso presentato contro il Comune e nei confronti di MD spa dalla Immobiliare Cinquerre spa e dalla Rossetto Trade spa, l’una proprietaria, l’altra gestore del grande supermercato. I giudici amministrativi (presidente Bernardo Massari) hanno condannato le due società a rifondere, in solido tra loro, le spese di giudizio liquidate in 4 mila euro: 2 mila in favore del Comune, assistito dall’avvocato Enrico Cistriani, 2 mila in favore di MD, spa difesa dall’avvocato Luciano Salomoni.
Un braccio di ferro lungo tre anni. Nel ricorso, Immobiliare Cinquerre e Rossetto Trade (assistite dall’avvocato Eugenio Lequaglie) avevano impugnato l’autorizzazione commerciale e gli atti edilizi «volti al cambio d’uso dell’immobile, prima destinato ad albergo, a cominciare dal permesso di costruire rilasciato dal Comune». Nelle undici pagine di motivazione della sentenza, le toghe amministrative spiegano che i motivi sollevati dalle due società «muovono tutti dall’erroneo presupposto che, per effetto dell’autorizzazione commerciale rilasciata alla MD spa, si venga a realizzare, o quanto meno ad ampliare, una struttura di vendita organizzata in forma unitaria, con quanto ne consegue in termini di regime autorizzatorio e di conformità rispetto alle vigenti norme urbanistiche».
Nella motivazione, il Tar richiama la delibera di giunta Lombardia del 2013. E il decreto legislativo 114/1998: «In base all’art. 4 comma 1, lett. g — osservano i giudici —, costituisce centro commerciale ‘una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente’». A livello regionale, poi, la delibera di giunta «contiene le disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l’autorizzazione all’apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla delibera del consiglio regionale del 12 novembre 2013 nr. X/187 “nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale”. Il punto f) della delibera definisce la struttura di vendita organizzata in forma unitaria come “una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente».
Ma nel caso della MD, «non ricorrono le suindicate condizioni per la qualificazione dell’area in esame quale “parco commerciale” o “grande struttura di vendita” — scrivono i giudici —. Ciò perché, diversamente da quanto – seppur genericamente – affermato nel ricorso, le autorizzazioni commerciali relative ai singoli edifici non sono collegate tra loro, bensì sono state rilasciate dal Comune in tempi diversi e autonomamente le une dalle altre». Inoltre, «come dedotto dall’amministrazione e dalla controinteressata MD, non vi sono spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e servizi gestiti unitariamente; risulta, invece, che ciascuna struttura sia dotata di propri spazi parcheggio, propri accessi, differente viabilità di accesso e autonomi allacci e scarichi fognari».
Ulteriormente, «i lotti sono separati morfologicamente da parcheggi pubblici e viabilità pubblica. Anche da un punto di vista organizzativo le strutture sono autonome, gestite da diverse società e con orari di apertura indipendenti le une dalle altre». Ed ancora, «parimenti autonoma e distante dalle altre è la zona di carico/scarico delle merci della controinteressata». In altre parole, per il Tar «non vi sono elementi da cui trarre l’unitarietà del comparto e l’avvenuta creazione di un'unica grande struttura di vendita». Da qui, «consegue l’infondatezza del ricorso».
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