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CREMONA

Caso diamanti, Banco Bpm dovrà risarcire due risparmiatori cremonesi

La sentenza di condanna è stata emessa dal Tribunale di Cremona. Riconosciuta la piena responsabilità contrattuale dell'istituto bancario

La Provincia Redazione

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02 Dicembre 2021 - 11:27

"Truffa" diamanti, il Banco Bpm dovrà risarcire due risparmiatori

CREMONA - La Federconsumatori di Cremona, con viva soddisfazione, comunica che due risparmiatori di Cremona, che si sono rivolti all’associazione, hanno convenuto in giudizio il Banco BPM davanti al Tribunale di Cremona, con il patrocinio di un pool di professionisti coordinato dall’Avv. Prof. Massimo Cerniglia e composto dagli Avv.ti Annalisa Beretta, Paolo Invernizzi e Alessandro Caponi. La banca, difesa dall’Avv. Luca Zitiello, con sentenza n. 645 del 30 novembre 2021, emessa a seguito di discussione orale, è stata condannata dal Tribunale di Cremona, in persona del Giudice Dott. Luigi Enrico Calabrò, a corrispondere ai due risparmiatori una somma pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dei diamanti e il loro effettivo valore (oltre interessi e rivalutazione), così come determinato dalla consulenza tecnica d’ufficio esperita nel processo.

RISPARMIATORI NON INFORMATI

Il Tribunale ha riconosciuto, con la sentenza, la piena responsabilità contrattuale del Banco BPM, che non ha doverosamente informato i risparmiatori sulle caratteristiche degli acquisti, accertando inoltre che il prezzo pagato all’epoca per i diamanti era notevolmente superiore rispetto al loro effettivo valore di mercato. Per il Tribunale di Cremona la banca “aveva certamente le risorse economiche e gli strumenti necessari all’acquisizione” di tutte le necessarie informazioni in ordine ai diamanti venduti “e, in qualità di operatore qualificato e in ragione della fiducia riposta dalla collettività nell’attività (di interesse pubblico) svolta, ha generato nell’attrice il legittimo affidamento circa la correttezza del prezzo d’acquisto dei diamanti e l’esistenza di rilevazioni oggettive di mercato”. La sentenza del Giudice Calabrò contiene, poi, altre importanti e pregevoli considerazioni in merito alla responsabilità addebitabile alla banca. In particolare, a pagina 8 della sentenza si legge che “Alla responsabilità da contatto qualificato va applicata la disciplina propria della responsabilità di natura contrattuale” e, quindi, la prescrizione decennale decorre “dal momento in cui parte attrice ha concretamente potuto avvedersi dell’irregolarità della vendita, ovvero nel momento di messa in onda del servizio di Report a fine 2016”. Pertanto, la Federconsumatori, precisando che c’è tempo fino a fine 2026 per far valere i propri diritti, invita tutti i risparmiatori danneggiati dalla vendita di diamanti ad inviare una manifestazione di interesse all’indirizzo mail federconsumatoricremona@cgil.lombardia.it, inserendo nell’oggetto la dicitura “DIAMANTI” e nel testo i propri dati personali.

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