L'ANALISI
15 Maggio 2025 - 08:24
GRUMELLO CREMONESE - Il Consiglio di Stato ha messo una pietra tombale, certificando la vittoria — per un solo voto — di Maria Maddalena Visigalli (nella foto), sindaca riconfermata alle elezioni di giugno del 2024 con 440 preferenze (lista ‘Solidarietà Assistenza Servizi’). Finisce così, a Roma, la battaglia legale di Carlo Albino Gorini, il candidato sconfitto di un soffio con la lista ‘Amo Grumello e il suo territorio’: 439 voti.
Caso chiuso. Nelle sei pagine di motivazione, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha ricalcato la sentenza del Tar di Brescia pronunciata a dicembre scorso. Gorini non aveva affatto deposto le armi, proponendo ricorso in appello nei confronti della sindaca Visigalli, difesa dagli avvocati Lapo Pasquetti e Roberto dall’Olmo e contro il Comune di Grumello Cremonese ed Uniti (assistito dall’avvocato Marzia Soldani) che si era costituito in giudizio, affiancando la sindaca.
Al Consiglio di Stato, lo sconfitto Gorini aveva chiesto di riformare la sentenza di primo grado. Ricorso rigettato e condanna a rifondere le spese di lite: 3mila euro da corrispondere al Comune e a Visigalli.
Un anno fa, Gorini aveva impugnato il verbale di proclamazione degli eletti, allegando inizialmente, lo ricorda il Consiglio di Stato nella motivazione, «l’erronea dichiarazione di nullità di almeno tre schede elettorali in cui, pur essendo stato sempre indicato il nome di Gorini quale candidato sindaco, sarebbe stato indicato il cognome sbagliato dei candidati consiglieri oppure sarebbero state espresse due preferenze (e non solo una)».
Ma di queste schede, come già aveva accertato il Tar, non c’era traccia. All’esame dei giudici amministrativi del primo grado, Gorini aveva però poi sottoposto ulteriori due schede dichiarate nulle. In un caso, l’elettore aveva indicato due preferenze per i candidati associati alla lista Gorini. Uno era Gabri Ferrari, l’altro Luca Volongo. L’elettore, e qui sta il pasticcio, aveva però scritto Ferrari nel riquadro della lista 1 di appartenenza; Volongo, invece, nel riquadro della lista concorrente a sostegno della Visigalli. C’è poi la seconda scheda dichiara nulla nella sezione 2. L’elettore aveva messo la croce sul simbolo della lista di Gorini, attribuendo poi la preferenza a Carlo M. Gorini, candidato consigliere della stessa lista e quasi omonimo del candidato sindaco, ma — e qui sta l’errore — nel riquadro della lista 2 a sostegno di Visigalli.
Anche per il Consiglio di Stato, «la volontà dell’elettore si è manifestata in maniera tutt’altro che univoca, chiara e manifesta agli elettori». E ancora, «l’attribuzione del voto ad una lista in via sostanziale deve essere operata sulla base di elementi certi e non altrimenti interpretabili».
«Il Consiglio di Stato — hanno commentato gli avvocati di Gorini, Erminio Mola e Anila Halili — ha confermato l’impostazione della sentenza del Tar di Brescia sull’ammissibilità del ricorso introduttivo e la liceità della richiesta del ricorrente Gorini. Purtroppo, è stata confermato il merito sulla indicazione chiara del voto di lista a favore della lista Gorini contrapposta alla preferenza del candidato consigliere, scritta, però, nel riquadro della lista avversaria. Ancora una volta, sezioni del Consiglio di Stato si sono contraddette, perché in un’altra recente pronuncia del 2023, la seconda sezione aveva indicato la prevalenza del voto di lista su quello della preferenza del candidato. Preferenza che era stata annullata. Con l’introduzione dell’intelligenza artificiale, è verosimile che questi contrasti giurisprudenziali non accadano più».
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