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ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Quelle tre schede dichiarate nulle, ora contestate

Cognomi sbagliati e doppia preferenza: ecco su cosa si basa il ricorso della minoranza

Francesca Morandi

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fmorandi@laprovinciacr.it

28 Giugno 2024 - 19:12

Quelle tre schede contestate,  ma dichiarate nulle

L’avvocato Anila Halili e l'avvocato Erminio Mola

GRUMELLO - È pronto il ricorso al Tar di Brescia di Albino Gorini, il candidato sindaco che ha perso per un soffio — una scheda — contro Maria Maddalena Visigalli. Nove pagine con cui Gorini chiede ai giudici amministrativi di annullare il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consiglieri comunali, i verbali relativi alle operazioni elettorali delle sezioni 1-2 e 3. Soprattutto, di ricontrollare, ricalcolare e rivalutare le 45 schede nulle e bianche. E qui sta il nodo.

Nel ricorso firmato dagli avvocati Erminio Mola e Anila Halili di Cremona, e Ilda Beqo di Modena, in particolare si mettono in discussione tre schede dichiarate nulle. In una era stato espresso il voto per Gorini, aggiungendo la preferenza per la candidata al consiglio comunale Maria Vittoria Berselli.

Ma anziché Berselli, l’elettore ha scritto Melegari, cognome della madre, titolare dell’omonima farmacia in cui lavora la figlia.

In un’altra, l’elettore aveva votato per Gorini, aggiungendo la preferenza per il candidato consigliere Ferrari Gabriele, identificandolo, però, come ‘il figlio di Ariberti’ (cognome della madre), perché in paese tutti lo conoscono così.

In un’altra ancora, nell’esprimere il voto per Gorini, l’elettore aveva aggiunto due preferenze a favore dei candidati consiglieri Fasoli e Berselli.

«Il presidente di seggio – è scritto nel ricorso – anziché dichiarare nullo il secondo voto di preferenza (nel Comune di Grumello Cremonese si poteva esprimere una sola preferenza) ha ritenuto nulla l’intera scheda e, quindi, non ha attribuito il relativo voto né al candidato consigliere Fasoli né al candidato sindaco Gorini».

Gli avvocati citano le leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali. Articolo 64: ‘La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore…’. Il ragionamento è il seguente: Grumello Cremonese è un paese piccolo, 1.694 abitanti, le liste contrapposte erano solo due, gli elettori complessivi erano 1.550, i votanti effettivi 924. E, dunque «era nullo il rischio per il votante di confondersi nell’intenzione di sostenere esattamente quel candidato sindaco piuttosto che l’altro, anche laddove avessero usato nomignoli o soprannomi o altre espressioni per identificare quel preciso candidato».

Nel caso specifico, scrivere ‘figlia di Melegari’ o ‘il figlio della Ariberti’ «equivale certamente a votare esattamente quei candidati consiglieri».

Nel terzo caso, «non è dato capire il motivo per il quale sia stata annullata l’intera scheda e non attribuito neppure il voto al candidato sindaco e al candidato consigliere indicato quale primo preferito». Per gli avvocati», i voti a favore di Gorini andavano «salvaguardati».

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