L'ANALISI
14 Febbraio 2024 - 16:49
MILANO - Il provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust inflitto alla società di Chiara Ferragni sarebbe in primo luogo «illegittimo per difetto d’istruttoria e di motivazione». È quanto si rileva nel ricorso al Tar del Lazio. Secondo i legali non c'è stata «una attenta ponderazione del contratto di licenza, che disciplinava la donazione in oggetto quale obbligazione contrattuale convenzionalmente posta a carico di Balocco».
In sostanza per i ricorrenti non è stata «esaminata la clausola contrattuale che disciplinava il collegamento tra le vendite e la donazione (all’ospedale Regina Margherita di Torino, ndr) che ha costruito l’ingannevolezza della pratica senza minimamente interrogarsi sugli obblighi contrattuali che intercorrevano effettivamente tra le parti».
Inoltre gli avvocati contestano l'ingannevolezza della pratica commerciale sostenendo che «il contratto stipulato tra Fenice e Balocco prevedeva espressamente una correlazione tra le vendite e la donazione, senza affermare che quest’ultima dovesse essere proporzionale alle vendite, ed aveva inserito la donazione nell’ambito di una operazione commerciale che evidentemente proprio alle vendite puntava e dalle stesse era nel suo complesso alimentata».
Per i ricorrenti poi non è stato considerato «l'appeal del marchio 'Ferragni' sul proprio target di consumatori» ovvero sarebbe stato ignorata la possibilità che «la scelta dei consumatori di acquistare il pandoro 'griffato' era trainata esclusivamente dalla forza del brand».
Secondo quanto si è appreso, il ricorso non contiene alcuna richiesta cautelare di sospensione. Dopo il deposito, quindi, sarà individuata l’udienza nella quale sarà discusso e deciso direttamente nel merito con la richiesta di annullamento del provvedimento sanzionatorio o, in subordine, in caso di accoglimento parziale del ricorso, la rideterminazione della sanzione stessa. A ricorrere al Tar la società TBS Crew Srl e il suo presidente del Cda Chiara. (ANSA)
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