L'ANALISI
17 Luglio 2023 - 20:21
TRIGOLO - Nel 2008 l’hanno assunta in Comune come responsabile del Servizio finanziario e dell’Ufficio ragioneria. Ma dal 2014 e per cinque anni, quando sindaco era Christian Sacchetti, la dirigente si è anche autorizzata un lavoro extra in un altro Municipio: quello di Cumignano sul Naviglio, paese di poco più di 400 abitanti, distante nemmeno sei chilometri da Trigolo. Per il secondo lavoro pubblico, la capa dell’ufficio ragioneria prendeva 834 euro al mese (al lordo delle ritenute fiscali) più il rimborso spese che moltiplicato per cinque anni, fa 66.592 euro. Ma adesso la Corte dei Conti l’ha condannata a restituire l’intera somma a titolo di risarcimento del danno erariale causato all’amministrazione comunale di Trigolo per «conflitto di interessi».
Il nodo è l’autorizzazione. L’articolo 53 del Testo unico sul pubblico impiego stabilisce che «le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi». L’autorizzazione «può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato». L’ex sindaco Sacchetti ha negato sia di essere stato messo al corrente dala dipendente delle richieste di autorizzazione al lavoro esterno per gli anni 2014-2019 e «tantomeno» di averle accolte. Il caso ha occupato prima il Tribunale di Cremona, poi la Corte dei Conti di Milano.
Nel giugno del 2019, nel Comune di Trigolo è partita una indagine amministrativa interna culminata nel licenziamento di Raffaella per giusta causa. Lei ha impugnato il licenziamento, ma il giudice del lavoro le ha dato torto con sentenza emessa il 14 dicembre del 2022 e passata in giudicato il 31 marzo di quest’anno. Da Cremona a Milano. Il Procuratore regionale ha chiesto ai giudici contabili di condannare Raffaella a risarcire il Comune di Trigolo (assistito dall’avvocato Francesco Mazzoni di Parma). Nella decisione, i giudici contabili (presidente Antonio Marco Canu, giudice relatore Walter Berruti, giudice Pia Manni) hanno richiamato «le risultanze» del processo civile di impugnazione del licenziamento. Il giudice del lavoro aveva ritenuto «documentalmente provato che la protocollazione delle richieste di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, provenienti dal Comune di Cumignano sul Naviglio e dei relativi nulla osta del Comune di Trigolo fosse avvenuta reiteratamente negli anni ad opera della dipendente e con modalità fortemente anomale...». Ad esempio, «i documenti mostrano come le richieste di nulla osta fossero inviate all’indirizzo personale» di Raffaella o all’indirizzo «del suo ufficio» e che «anche le autorizzazioni, disconosciute dal sindaco, recavano l’intestazione dell’ufficio ragioneria».
Davanti alla Corte dei Conti, gli avvocati Alberto Gnocchi e Renato Piseri, legali di Raffaella, hanno sostenuto, tra le varie argomentazioni, che «la pubblicità delle deliberazioni di conferimento degli incarichi e la presenza di specifiche richieste di autorizzazione, protocollate in uscita e in entrata» dovessero «far ritenere comunque formatosi il silenzio assenso». Che l’incarico della dipendente svolto presso il Comune di Cumignano sul Naviglio «era noto nella comunità cremasca». E che Raffaella non aveva causato alcun danno erariale al Comune di Trigolo, «essendo stata regolarmente svolta sia l’attività istituzionale sia quella extra in favore» del Comune di Cumignano «e per esigenze di interesse pubblico». Oggi Raffaella lavora per un privato.
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