L'ANALISI
14 Agosto 2021 - 06:15
CREMONA - Ventiquattro ore possono fare la differenza e in questo caso sono costate care a un 51enne di Cremona. L’uomo, fermato ad un posto di blocco dai carabinieri forestali a Trento, ha dichiarato il falso. Ovvero, come riportato in una recente sentenza della Corte di Cassazione, ha affermato «di essere nato il 2 novembre 1970 invece che il 1° novembre 1970». Un dettaglio che non è passato inosservato. Se in un primo momento l’uomo, che non era in possesso dei propri documenti, ha sostenuto di essere nato il 2 novembre 1970, successivamente i forestali dell’Arma si sono accorti che c’era una differenza di ventiquattro ore rispetto a ciò che l’automobilista aveva sostenuto. Una giornata che ha pesato come un macigno sul 51enne.
Le forze dell’ordine, infatti, hanno certificato l’errore nel momento in cui l’uomo è riuscito a recuperare i propri documenti. Così i «forestali» si sono accorti che c’era una piccola differenza rispetto alle dichiarazioni precedenti. A questo punto il 51enne, che si trovava a Trento per motivi personali, è stato denunciato per aver violato l’articolo 495 del Codice penale, vale a dire per aver dichiarato una falsa identità ad un pubblico ufficiale.
La vicenda è proseguita nelle aule di Tribunale, fino a giungere alla condanna definitiva emessa dai giudici della Corte di Cassazione.
In sostanza, come riportato nel dispositivo della Suprema Corte, «la sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte di Appello di Trento, che ha confermato la decisione del Tribunale il quale ha condannato il 51enne di Cremona per aver dichiarato una falsa identità a un pubblico ufficiale».
Nonostante ciò il 51enne ha presentato ricorso tramite i propri legali, facendo leva sulla differenza di appena un giorno nella dichiarazione rilasciata sulla data di nascita. Ma questo non ha smosso i giudici della Corte di Cassazione, i quali hanno considerato che una dichiarazione falsa, seppur minima, sulla propria identità altera il profilo di una persona: «Colui che fornisce alle forze dell’ordine false dichiarazioni sulla propria identità o su altre qualità personali, considerato che dette dichiarazioni rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e quindi, quando sono false, sostanziano un’attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato 495 del codice penale».
Così il ricorso del 51enne di Cremona è stato dichiarato inammissibile anche dai giudici della Corte di Cassazione.
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