L'ANALISI
22 Novembre 2019 - 07:49
CREMONA (22 novembre 2019) - Bocciato in prima media dai suoi professori, promosso in seconda, con riserva, dai giudici, quelli del Consiglio di Stato, che hanno accolto il ricorso presentato dal legale del papà contro il Miur e l’istituto scolastico, ai quali, in primo grado, le toghe amministrative del Tar di Brescia avevano dato ragione. Ieri allo studente è stata notificata l’ordinanza pronunciata dalla sesta sezione del Consiglio di Stato. La stessa che, occupandosi di casi simili al suo, ha in pratica sancito che non è giuridicamente possibile bocciare in prima media. O, meglio, non lo è per ragioni attinenti al rendimento scolastico in ordine al livello di apprendimento raggiunto. I giudici dell’appello hanno già espresso il seguente principio, sebbene in sede cautelare: «L’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado (in base agli articoli 1 e 6 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, ed alla circolare n. 1865 del 10.10.2017) deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, e ciò ‘anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline’».
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