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CREMONA

Guerra dei parcheggi, il Comune vince il primo round

Il Tar di Brescia ha dichiarato inammissibili i tre ricorsi di Saba

Francesco Pavesi

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fpavesi@cremonaonline.it

20 Maggio 2019 - 16:26

Sosta: sullo strappo con Saba, scontro fra giunte

CREMONA (20 maggio 2019) - Nella guerra dei parcheggi sferrata - con tre ricorsi - contro il Comune e, di riflesso, contro l’Aem, Saba Italia Spa, ha perso la prima battaglia. Il Tar di Brescia ha dichiarato inammissibile i tre ricorsi. In un caso dichiarando «la carenza di interesse», mentre per gli altri due, competente è il giudice ordinario e, dunque, non quello amministrativo.

Il primo ricorso
Nelle 14 pagine di motivazione della sentenza, la prima sezione del Tar di Brescia (presidente Roberto Politi, estensore Elena Garbari) ha dichiarato inammissibile «per carenza di interesse» il ricorso con cui Saba, concessionaria del parcheggio di piazza Marconi in forza di una convenzione stipulata il 25 marzo del 2002 e con scadenza naturale il 17 aprile del 2047, ha chiesto di annullare la delibera della giunta n. 257 del 14 novembre del 2018. È la delibera che aveva per oggetto ‘Indirizzi in ordine alla gestione di parcheggi in città’, ossia l’atto con il quale l’amministrazione Galimberti ha manifestato l’intenzione di revocare, con anticipo, la convenzione di concessione «ed estendere il perimetro della gestione pubblica del servizio di sosta su strada e in struttura tramite Aem Cremona Spa», società interamente partecipata dal Comune. La finalità? «Rendere maggiormente razionale ed efficiente il sistema, nell’ottica di integrazione complessiva delle opportunità di sosta in città e migliorare i servizi nell’ambito della sosta offerti ai cittadini». La giunta aveva disposto di dare comunicazione a Saba, proponendole un indennizzo per la revoca della convenzione.
Saba ha trascinato davanti alla prima sezione del Tar di Brescia il Comune (assistito dall’avvocato Enrico Cistriani) e l’Aem (difesa dall’avvocato Franco Antonioli, lamentando di aver appreso la determinazione del Comune per caso, consultando il sito web dell’amministrazione.
Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo al Tar di dichiarare l’inammissibilità del ricorso di Saba, sostenendo che la delibera impugnata dalla società «ha natura di atto di indirizzo nei confronti dell’organo competente», quindi «priva di natura provvedimentale e con efficacia esclusivamente interna, che non può quindi considerarsi immediatamente lesivo della sfera giuridica di Saba». Il Comune ha inoltre sostenuto «l’infondatezza nel merito, in quanto, non essendo stato attivato alcun procedimento, non è ravvisabile in capo all’amministrazione né l’obbligo di comunicazione né quello di motivare le ragioni di interesse pubblico sottese all'adozione dell’atto». A sua volta, l’Aem si è costituita in giudizio e ha insistito nel chiedere di dichiarare la inammissibilità del ricorso di Saba «per mancanza di lesività dell’atto, rispetto al quale si è dichiarata, peraltro, del tutto estranea».

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