L'ANALISI
22 Ottobre 2018 - 17:53
Un cronotachigrafo
CREMONA - Quando lo hanno fermato per un controllo e lo hanno beccato che viaggiava con il cronotachigrafo manomesso, gli hanno contestato l’articolo 179 del codice della strada. Il 9 marzo del 2015, Antonio Merola, camionista di Maddaloni (Caserta), aveva ammesso l’alterazione del dispositivo e pagato 1.600 euro di sanzione. Pensava che la questione si fosse chiusa lì, con la multa. E invece no. Si è trovato sul banco degli imputati, accusato di ‘rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro’: articolo 437 del codice penale. Reato dal quale l’avvocato Paolo Zilioli, lunedì 22 ottobre, lo ha fatto assolvere. Perché il reato, semmai, andava contestato al datore di lavoro. «L’articolo 179 del codice della strada è l’unica legge che si può contestare all’autista del camion, è una legge speciale, prevede il caso specifico ed in tal caso si applica il principio di specialità», ha spiegato il difensore, il quale, nella sua arringa, ha richiamato un pronunciamento della Sezione I della Cassazione penale, recepita dal giudice Giulia Masci.
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