L'ANALISI
28 Maggio 2016 - 09:24
Prostituta con il giubbetto
CREMA - Una motivazione che non si limita al singolo caso in questione, ma entra nel merito definendo «illegittima», in base alla sentenza del 4-7 aprile 2011 della Corte costituzionale, l’ordinanza anti prostituzione del Comune di Spino d’Adda. Una decisione che potrebbe avere dirette ripercussioni anche sugli analoghi provvedimenti presi da altri comuni cremaschi. Sono state rese note nei giorni scorsi dal giudice di pace di Crema Stefano Furiosi, le motivazioni alla base dell’annullamento della multa da 500 euro comminata ad uno spinese, sorpreso dalle forze dell’ordine mentre era intento a chiacchierare con una ‘lucciola’. Furiosi spiega che l’ordinanza sindacale del Comune di Spino, che prevede appunto le sanzioni non solo per chi si apparta con le professioniste del sesso, ma anche per chi viene pescato a scambiare due parole o chiedere informazioni, «è fondata sull’articolo 54 comma 4 del decreto legislativo 267 del 2000. Ma deve ritenersi illegittima, a seguito della sentenza 4-7 aprile 2011 numero 115 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità della norma, escludendo il potere dei sindaci di emettere provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza». Motivazioni che, dunque, chiamano in causa tutte le ordinanze identiche a quella di Spino d’Adda emesse nell’ultimo anno da diversi comuni cremaschi: ad esempio, a Pandino, Dovera e Vaiano Cremasco.
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