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CREMONA
L'avvocato Giacomo Lunghini
CREMONA - E’ proseguito giovedì 26 giugno, davanti al gup Guido Salvini, il processo (con rito abbreviato) a carico di Ness Yammine, Mohamed Saleh Abulaiha, Enrico Gilberti, Giuliano Billi e Pierluigi Colombo, cinque manager della raffineria Tamoil, ora deposito. Due i capi di imputazione che il pm Fabio Saponara contesta: il disastro colposo e l’inquinamento delle acque.
Sul «disastro colposo», reato dal quale devono difendersi tre dei cinque imputati (Yammine, Abulaiha e Gilberti) si è sviluppata l’arringa dell’avvocato Giacomo Lunghini, di Milano, per il quale non solo «il fatto non sussiste» e non sussiste nemmeno «il pericolo di incolumità pubblica», soprattutto, «il disastro colposo non è previsto dal codice penale italiano come reato».
I fatti risalgono ai mesi di maggio e giugno del 2008, quando i vigili del fuoco rilevarono presenza di miscela infiammabile con elevata concentrazione sia alla Bissolati («nei pozzetti dei sottoservizi e negli edifici adibiti alla preparazione e alla consumazione dei pasti), sia alla canottieri Flora («all’interno dei pozzetti dell’impianto elettrico di terra situati nel parcheggio interno». Inoltre, «miscela infiammabile con elevate concentrazioni in corrispondenza di un pozzetto dei sottoservizi elettrici» fu rilevata «nello spazio libero adiacente il Cral Tamoil e presso un’abitazione privata». E sempre al Cral Tamoil fu rilevata «la presenza di vapori esplosivi in condotti di servizio e pozzetti di ispezione». Situazioni che sei anni fa portarono il sindaco di allora, Giancarlo Corada, a firmare un’ordinanza di divieto di accesso ai circoli ricreativi e il distacco cautelativo dell’energia elettrica per evitare che scintille potessero provocare esplosioni. Per l’accusa, i tre manager non avrebbero «adottato tempestivamente misure di sicurezza idonee ad aspirare i gas infiammabili sprigionatisi dal sottosuolo gravemente contaminato per presenza, nel suolo e nella falda superficiale, di idrocarburi, con conseguente grave e concreto pericolo di esplosioni che avrebbero messo a repentaglio la pubblica incolumità».
L’avvocato Lunghini ha evidenziato la «insussistenza del fatto, perché non c’è mai stato un pericolo di esplosione, in quanto le aree nelle quali era presente l’atmosfera esplosiva erano estremamente ridotte, peraltro non potevano esplodere per assenza di innesco, essendo stata staccata l’elettricità». Per il legale, inoltre, «non sussisteva nemmeno il pericolo di incolumità pubblica, perché le aree sono state immediatamente isolate grazie all’ immediato intervento di Tamoil». In relazione «alla rimproverabilità, nessuno rimprovero può essere mosso agli imputati, posto che i gas interstiziali erano sotto osservazione nei tavoli tecnici, a cui partecipavano enti e professionisti altamente qualificati, i quali nulla hanno ipotizzato di un fenomeno che si è rivelato come assolutamente imprevedibile e che comunque è stato neutralizzato al suo primo insorgere».
Poi l’affondo: «Ma l’aspetto più incredibile rimane però quello che giuridicamente deve essere trattato per ultimo. Invero il fatto, oltre a non sussistere e a non costituire reato per i motivi che ho descritto, non è nemmeno previsto come reato, perché nel codice penale italiano il pericolo di disastro innominato è punibile solo se commesso con dolo diretto e non per colpa» e quindi «che si sia fatto un processo e si sia chiesta addirittura una pena in assenza di una norma», per l’avvocato «è circostanza sintomatica».
Venerdì 27 giugno il processo riprenderà alle 14 con l’arringa dell’avvocato Carlo Melzi d’Eril (di Milano) incentrata sull’accusa di inquinamento della falda.
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26 Giugno 2014
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