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CREMONA
Nek al Festival di Mezza Estate 2010
CREMONA - Il Comune di Cremona non dovrà risarcire i tredici creditori che hanno fornito beni e servizi non pagati in occasione del ‘Festival di Mezza Estate’, quinta edizione del 2010, giunta Perri. La colpa dei mancati pagamenti è da attribuire a Prima Show srl, la società romana che organizzò l’evento, poi fallita il 23 novembre del 2012, con la quale i fornitori avevano stipulato i contratti. Così ha deciso il giudice, Alessandra Medea Marucchi, nella causa civile promossa dai fornitori contro il Comune, al fine di vedere riconosciuta non solo «la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in qualità di co-organizzatore e patrocinatore della manifestazione», ma anche «profili di responsabilità extracontrattuale dell’ente riconducibili alla culpa in eligendo», avendo il Comune, per i creditori, «affidato l’organizzazione della manifestazione ad una società priva di esperienza e solidità economica, così come è poi risultato dal fallimento stesso». Il giudice ha inoltre condannato i fornitori, in solido tra loro, a rifondere al Comune 4.500 euro di spese di lite, più gli accessori. Nelle sette pagine di motivazione della sentenza, il giudice spiega perché, ritenendole infondate, ha «rigettato le domande di adempimento contrattuale e risarcimento» avanzate dai fornitori nei confronti del Comune. Intanto, «va in primo luogo esclusa la responsabilità contrattuale — osserva il giudice —, non essendovi evidenze che tra gli attori (i fornitori, ndr) ed il Comune di Cremona sia intercorso alcun valido contratto avente ad oggetto la fornitura dei servizi e dei beni», di cui i creditori chiedevano il pagamento. «Infatti — prosegue il giudice — i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione richiedono, a pena di nullità, la forma scritta, in assenza della quale sono appunto nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria». Per il giudice quindi, «la mancanza di un valido vincolo contrattuale insorto tra il Comune e gli attori esclude il profilo di inadempimento contrattuale ed impone il rigetto della domanda sul punto». Quanto alla domanda di risarcimento extracontrattuale dedotta nei confronti del Comune, il giudice Marucchi premette che dagli atti e dalle stesse difese mosse dai creditori «non emerge che i fornitori siano stati indotti a ritenere, anche da condotte assunte in fatto, che il Comune avesse direttamente assunto obblighi economici nei loro confronti, come peraltro riscontrato dal fatto che i fornitori avanzavano richiesta di pagamento a Prima Show e lamentavano invece al Comune tale inadempimento in qualità di ritenuto garante e non obbligato principale». Esaminate le carte e l’intera questione, il giudice scrive: «Va infatti in primo luogo escluso che il Comune abbia assunto, o indotto a ritenere di aver assunto, diretta posizione di garanzia per gli obblighi sorti tra Prima Show e i fornitori, non trovando tale allegazione riscontro in alcuna espressa, ma neppure implicita, condotta assunta dal Comune ed anzi proprio l’assenza di risorse economiche ovvero la scelta di non impiegare risorse economiche nel festival, era stata presupposto dell’intervento di Prima Show e l’assenza di alcun (necessario) impegno scritto in garanzia avrebbe dovuto escludere ogni diligente affidamento in tal senso da parte dei fornitori». Inoltre, per il giudice «non può ritenersi che il Comune abbia, con condotte successive e differenti, offerto ai fornitori notizie ingannevoli sulla solvibilità di Prima Show inducendoli sul punto in errore». Infine, il giudice ha dichiarato ‘il difetto di giurisdizione’ in favore del Tar di Brescia «in ordine ad ogni altra domanda di adempimento e risarcitoria conseguente alla formazione, conclusione ed esecuzione dell’atto avente ad oggetto ‘l’accordo Comune di Cremona e Prima Show srl per l’organizzazione della V edizione del Festival di Mezza Estate’, contratto sottoscritto il 15 aprile di cinque anni fa.
14 Luglio 2015
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